TAR Basilicata - sentenza 23 novembre 2004 n.783
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 182/01 proposto dalla Nuova Società di Telecomunicazioni
S.p.A., in persona del legale rappresentante ing. Arturo Bonfanti, e dalla Albacom
S.p.A., in persona del legale rappresentante ing. Michele Preda, rappresentate
e difese dall'avv.to Donatello Genovese con il quale sono elettivamente domiciliate
in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 28;
contro
- il Comune di Pomarico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv.to Vito Agresti, domiciliato ex lege in Potenza presso la Segreteria
del T.A.R. per la Basilicata;
per l'annullamento, previa sospensione
a) dell'ordinanza n. 7/2001 del 10.2.2001 del Sindaco del Comune di Pomarico,
successivamente notificata, recante sospensione dei lavori di costruzione della
stazione radioripetitrice in località Serre-Inforcata del medesimo Comune;
b) della delibera del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000, ivi
menzionata e mai notificata o comunicata, recante approvazione del piano di
localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni; c) di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente, per quanto lesivo dell'interesse delle
società ricorrenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomarico;
Vista la memoria dell'Amministrazione resistente;
Vista l'ordinanza collegiale n. 140/01 del 9 maggio 2001;
Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell'8 luglio 2004, la relazione del magistrato
Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. - Con atto notificato il 12 aprile 2001 e depositato il successivo giorno
18, le Società Nuova Società di Telecomunicazioni S.p.A. (in seguito:
N.S.T.) ed Albacom S.p.A., quest'ultima nella dichiarata e provata qualità
di affittuaria dell'azienda della N.S.T., espongono in fatto: a) che, con istanza
del 24.2.1999, la N.S.T. chiedeva al Comune di Pomarico il rilascio della concessione
edilizia per la costruzione di una stazione radioripetitrice in località
Serre dello stesso Comune; b) che, a seguito dei pareri favorevoli espressi
dalla commissione edilizia comunale in data 1.4.1999 e dall'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (in seguito: A.R.P.A.B.) -Dipartimento
provinciale di Matera- in data 22.7.1999, la chiesta concessione veniva rilasciata
dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Pomarico con provvedimento
n. 12 del 20.12.1999; c) che, mentre i lavori erano in avanzata fase di realizzazione,
il Sindaco del Comune di Pomarico, con ordinanza n. 2 del 2.2.2000, disponeva
la sospensione dell'efficacia della concessione edilizia e dei lavori, onde
acquisire un non meglio precisato parere dell'I.S.P.E.S.L., e, con ordinanza
n. 3 del 4.2.2000, ordinava alla società appaltatrice dei lavori l'adozione
delle "misure di sicurezza previste dalla legge" sul relativo cantiere;
d) che le due ordinanze venivano successivamente revocate con provvedimento
sindacale del 3.3.2000, sia perché l'I.S.P.E.S.L., con nota dell'8.2.2000,
aveva comunicato di non essere competente al rilascio di alcun parere in merito,
sia in considerazione della "funzione di pubblica utilità dell'opera,
in quanto trattasi di struttura da adibire al servizio di telecontrollo a distanza
dei metanodotti per mezzo dei quali avviene l'approvvigionamento e la distribuzione
di metano su tutto il territorio nazionale"; e) che, in data 12.7.2000,
il direttore dei lavori comunicava al Comune di Pomarico l'ultimazione dei lavori
edili; f) che, infine, veniva notificata alla N.S.T. l'ordinanza n. 7 del 10.2.2001
del Sindaco del Comune di Pomarico, con la quale, a seguito di un esposto presentato
al Comune da vari cittadini e sul presupposto di un dichiarato "vasto allarme
sociale", è stata disposta "la sospensione, con decorrenza
immediata e fino a revoca, dei lavori di costruzione della Nuova Stazione radioripetitrice
N.S.T. in contrada Serre-Inforcata di questo Comune"; f) che, nell'ordinanza
da ultimo citata, viene menzionata la delibera consiliare n. 59 del 21.12.2000,
mai notificata alla N.S.T., con la quale il Comune ha approvato "il piano
di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni", che impone
ai titolari di tali impianti già esistenti sul territorio comunale di
trasferirli nei nuovi siti indicati dal piano.
Le Società N.S.T. ed Albacom impugnano l'ordinanza sindacale n. 7 del
10.2.2001 e la delibera consiliare n. 59 del 21.12.2000 e ne chiedono l'annullamento
per i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990 n. 241
e del principi di tipicità degli atti amministrativi - Eccesso di potere
per perplessità ed illogicità manifesta.
L'impugnata ordinanza sindacale non indicherebbe la disposizione in base alla
quale è stata emanata, facendo generica menzione, nel suo preambolo,
di una congerie di testi normativi, in contrasto con il principio di tipicità
degli atti amministrativi sancito dall'art. 1 della L. 241/90 e con l'onere
di motivazione imposto dall'art. 3 della stessa legge.
In particolare, l'ordinanza non chiarirebbe se si tratti di un provvedimento
contingibile ed urgente, ovvero di un ordine di sospensione dei lavori ex art.
4 L. 47/1985.
B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18.8.2000
n. 267 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria,
difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia
manifesta e sviamento.
Ove si rinvenga il fondamento normativo del provvedimento sindacale impugnato
nell'art. 54, comma 2, del D.L.vo 267/2000, difetterebbero i presupposti, enucleati
dalla giurisprudenza amministrativa, per il legittimo esercizio del potere "extra
ordinem" previsto da detto articolo.
Infatti: a) non sussisterebbe alcun grave pericolo per l'incolumità dei
cittadini, in quanto il rilascio della concessione è stato preceduto
dal parere reso dall'A.R.P.A.B. in data 22.7.1999 secondo cui i livelli di esposizione
attesi dall'impianto risultano inferiori ai limiti di cui al D.M. 381/98. A
ciò si aggiunga che la stazione radioripetitrice sarebbe ubicata a circa
due chilometri dal centro abitato di Pomarico e che si tratterebbe di un impianto
di tipo monodirezionale, che non irradia su tutto il territorio, ma in una sola
direzione. L'unico edificio posto nelle vicinanze dell'impianto sarebbe un centro
commerciale (sito a circa 80 mt.) per il quale la relazione tecnica di rilevazione
dei campi elettromagnetici, redatta dal tecnico incaricato dalla N.S.T., ha
accertato il rispetto dei limiti di cui al D.M. 381/98; b) l'ordinamento giuridico
contemplerebbe strumenti giuridici alternativi di tutela dell'interesse pubblico,
in quanto la L. reg. Basilicata n. 30/2000, all'art. 7, affida all'A.R.P.A.B.
la vigilanza tecnica ed il controllo sugli impianti di teleradiocomunicazioni,
precisando che "In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei
valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, 2° comma, del D.M. n. 381/1998
ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato dalla
Regione Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell'impianto.
Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi
30 giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione"; c) mancherebbe nel
provvedimento un termine finale di efficacia; d) l'ordinanza impugnata non sarebbe
supportata da alcun elemento istruttorio, in quanto gli unici elementi istruttori
acquisiti dall'Amministrazione nel corso del procedimento (parere A.R.P.A.B.
del 22.7.1999 e relazione del tecnico incaricato della N.S.T.) depongono nel
senso della non pericolosità per la salute pubblica della stazione radioripetitrice;
d) il provvedimento sarebbe del tutto illogico, laddove commette all'I.S.P.E.S.L.
(Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) di Roma l'effettuazione
di rilievi dei campi elettromagnetici, quando lo stesso I.S.P.E.S.L., con nota
dell'8.2.2000, ha comunicato di non essere competente al rilascio di alcun parere
in merito, ed esistono, in Regione, uffici tecnici dotato di specifica competenza
in materia (quelli dell'A.R.P.A.B.); e) sarebbe illogica la scelta di sospendere
lavori già ultimati; f) l'ordinanza sarebbe in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare con i principi di uguaglianza,
di ragionevolezza e di libertà di impresa, sacrificando l'iniziativa
imprenditoriale della N.S.T., per la quale quest'ultima ha investito ingenti
capitali, senza alcuna plausibile giustificazione.
Inoltre, non risulta che il Sindaco abbia emanato alcun provvedimento diretto
ad interdire il funzionamento delle numerose altre stazioni radioripetitrici
esistenti nel territorio comunale, utilizzate per il segnale radiotelevisivo
e per la telefonia cellulare: il che configurerebbe una marcata situazione di
disparità di trattamento in danno delle ricorrenti.
C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 3° comma, della legge 28.2.1985
n. 47 - Incompetenza - Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto
e di diritto, contrasto coi procedenti, disapplicazione di atto amministrativo
valido ed efficace, sviamento.
Ove si rinvenga, invece, il fondamento normativo del provvedimento sindacale
impugnato nell'art. 4, 3° comma, della L. 47/1985, l'ordinanza sindacale
sarebbe ugualmente illegittima perché a) sarebbe stata adottata da un
organo incompetente (il Sindaco), laddove l'art. 107, comma 3, lett. g), del
D.L.vo 267/2000 attribuisce alla competenza dei dirigenti comunali (o, nei comuni
privi di dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi) "tutti
i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino
di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale"; b) sarebbe priva del prescritto termine finale
di efficacia; c) contrasterebbe insanabilmente con la pregressa concessione
edilizia n. 12 del 20.12.1999, rilasciata dal responsabile dell'area tecnica
del Comune di Pomarico, con la quale venivano assentiti i lavori, ora interdetti,
essendo preclusa la sospensione dei lavori in presenza di un titolo abilitativo
che va previamente rimosso; d) non troverebbe giustificazione in alcuna inosservanza
di leggi, di regolamenti, di prescrizioni degli strumenti urbanistici e di modalità
di esecuzione dei lavori fissate nella concessione edilizia, né indicherebbe
le prescrizioni violate; e) interverrebbe a lavori ormai ultimati.
D) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 L. 7.8.1990
n. 241.
Il Comune di Pomarico avrebbe omesso di comunicare alle Società ricorrenti
l'avvio dei procedimenti conclusisi con l'adozione dell'ordinanza sindacale
n. 7/2001 e della delibera consiliare n. 59/2000 (con la quale l'Amministrazione
comunale ha approvato il piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni
ed ha imposto la delocalizzazione della stazione radioripetitrice di proprietà
della N.S.T. ubicata in località Serre-Inforcata).
E) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L.R. 5.4.2000 n. 30 - Eccesso
di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione,
omessa ponderazione e comparazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia
manifeste.
La deliberazione consiliare n. 59/2000 sarebbe illegittima perché: a)
il Comune di Pomarico avrebbe esercitato una anomala forma di potestà
di pianificazione territoriale, in contrasto con i principi generali. Infatti,
nel vigente ordinamento giuridico, gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale
sono formati col concorso della volontà dell'ente comunale (che li adotta)
e di quello regionale (che li approva), potendosi prescindere dall'approvazione
regionale solo quando l'attività pianificatoria sia meramente attuativa
di precedenti prescrizioni generali; inoltre, il provvedimento di pianificazione
urbanistica, comportando effetti conformativi della proprietà privata
e vincoli territoriali, è concepito in modo da assicurare adeguati spazi
di partecipazione ai privati, agli enti ed alla formazioni sociali, in funzione
di apporti collaborativi, rispettando in genere la sequenza: "adozione
- pubblicazione - osservazioni - approvazione". Nel caso di specie, il
piano di localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni è stato
adottato senza il concorso della Regione e senza assicurare la benché
minima partecipazione della collettività locale e, soprattutto, dei soggetti
ai quali si rivolgono le sue prescrizioni (che si vedono imporre scelte localizzative
senza aver avuto alcuna possibilità di interloquire con l'Amministrazione
comunale).
Né la disposizione regionale -art. 5 L.R. n. n. 30/2000- in base al quale
è stata adottata l'impugnata delibera conciliare n. 59/2000 potrebbe
interpretarsi nel senso di consentire agli enti locali di derogare ai principi
richiamati, poiché altrimenti essa sarebbe incostituzionale, e, per principio
generale, l'interprete è tenuto a preferire, tra le varie opzioni ermeneutiche,
quella che renda la norma non in contrasto con la Costituzione; b) il Comune
di Pomarico ha imposto la delocalizzazione della stazione radioripetitrice in
località Serre-Inforcata di proprietà della N.S.T., nonostante
che questa sarebbe un "impianto utilizzato per la pubblica sicurezza";
c) l'Amministrazione comunale non avrebbe verificato se il trasferimento dell'impianto
sia tecnicamente attuabile, così come prescritto dall'art. 5, comma 4,
L.R. n. 30/2000; d) l'imposta delocalizzazione sarebbe del tutto inutile ed
irragionevole, atteso che la stazione radioripetitrice della N.S.T. ricade al
di fuori di "zone altamente urbanizzate", trovandosi a circa due chilometri
dal centro abitato di Pomarico: e) infine, sarebbe assolutamente incongruo,
irragionevole e sproporzionato il termine (di sei mesi decorrente dalla notifica
della delibera di localizzazione) fissato per il trasferimento della stazione
radioripetitrice.
F) Illegittimità costituzionale ed incompatibilità col diritto
comunitario dell'art. 5 della L.R. 5.4.2000 n. 30 - Illegittimità derivata
dei provvedimenti applicativi impugnati.
Ove interpretata come l'ha intesa il Consiglio comunale di Pomarico con la deliberazione
consiliare impugnata, la disposizione dell'art. 5 della L.R. n. 30/2000 sarebbe
manifestamente incostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 25, 41, 42, 97,
115, 117 e 118 della Costituzione.
Inoltre, il trattamento riservato alle imprese di teleradiocomunicazioni dalla
citata norma regionale sarebbe in contrasto con il diritto comunitario e, segnatamente,
con la direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990 della Commissione relativa alla
"concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni".
2. Resiste alla presente impugnativa, con atto di costituzione in giudizio depositato
il 4 maggio 2001, il Comune di Pomarico che, con memoria depositata il successivo
8 maggio, ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità ed inammissibilità
dell'impugnativa della delibera consiliare n. 59 del 21.12.2000; nel merito,
ha difeso la legittimità degli atti impugnati, concludendo per il rigetto
del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n. 140/01 del 9 maggio 2001, in parziale accoglimento
della domanda cautelare, è stata sospesa l'esecuzione dell'ordinanza
sindacale di sospensione dei lavori.
4. Con atto di proposizione di motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2001
e depositato il successivo giorno 9, vengono dedotte le seguenti ulteriori censure:
G) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.L.vo
18.8.2000 n. 267 - Ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti e
sviamento.
L'assenza di ogni situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità,
tale da giustificare l'emanazione dell'ordinanza sindacale impugnata, sarebbe
confermata dalla relazione illustrativa al piano di delocalizzazione degli impianti
di teleradiocomunicazioni depositata dal Comune di Pomarico.
h) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L.R. 5.4.2000 n. 30 - Violazione
degli artt. da 138 a 162 del D.L.vo 29.10.1999 n. 490 - Eccesso di potere per
inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa
ponderazione e comparazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiusta
manifeste.
Il Comune di Pomarico, con l'adozione della delibera consiliare di localizzazione,
si sarebbe arrogato attribuzioni di pianificazione paesistico-ambientale, che
la legge riserva alle regioni ed allo Stato, seguendo, per giunta, una procedura
del tutto anomala.
I) Abrogazione dell'art. 5 della L.R. 5.4.2000 n. 30 per sopravvenienza della
L. 22.2.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici)- Invalidità sopravvenuta degli
atti impugnati.
Si sostiene, infine, che gli atti impugnati sarebbero ormai da considerarsi
privi di fondamento normativo a seguito del sopravvenire della L. n. 36/2001
che avrebbe senz'altro abrogato, per incompatibilità, le previsioni dell'art.
5 L.R. n. 30/2000.
In particolare, l'art. 8 della L. n. 36/2001 avrebbe affidato alle regioni l'esercizio
delle "
funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione
e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti per radiodiffusione
".
Ne conseguirebbe l'invalidità sopravvenuta degli atti impugnati.
5. Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe è diretto contro: a)
l'ordinanza del Sindaco del Comune di Pomarico n. 7 del 10.2.2001, prot. n.
1230, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori di costruzione
della "Nuova Stazione radioripetitrice N.S.T." in contrada Serre-Inforcata;
b) la deliberazione del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21 dicembre
2000, con la quale, in applicazione dell'art. 5 L. reg. Basilicata 5 aprile
2000, n. 30, è stato approvato il piano di localizzazione degli impianti
di teleradiocomunicazioni.
2. Quanto all'impugnativa dell'ordinanza sindacale n. 7/2001, ritiene il collegio
che sia fondata ed assorbente la censura con la quale, sul presupposto della
natura di provvedimento contingibile ed urgente dell'ordinanza impugnata, si
denuncia il difetto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere extra
ordinem da parte del Sindaco di Pomarico.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che, come anche sostenuto dalla difesa
del Comune, l'ordinanza impugnata è stata adottata nell'esercizio del
potere attributo al Sindaco dall'art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000,
n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), a norma
del quale "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi
ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica".
Infatti, l'autorità decidente, sulla scorta di un esposto presentato
da un elevato numero di cittadini di Pomarico, con il quale si chiedeva un intervento
immediato per inibire la prosecuzione dei lavori di costruzione della stazione
radioripetitrice della N.S.T., ha ritenuto, <<
a fronte di un vasto
allarme sociale, come si evince dagli esposti suddetti, causato da emissioni
i cui possibili effetti nocivi per la salute umana non sono ancora scientificamente
definiti con dati certi, ma destano preoccupazioni, di procedere alla sospensione
dei lavori per la costruzione della Nuova Stazione Radioripetitrice N.S.T. alla
Contrada "Serre-Inforcata" di questo Comune, nelle more di conoscere
i nuovi rilievi dei campi elettromagnetici, che saranno effettuati dall'ISPESL
(Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) di Roma; Attesa l'urgenza
di provvedere
>>, di sospendere <<
con decorrenza immediata
e fino a revoca>> i <<..lavori di costruzione della "Nuova
Stazione Radioripetitrice N.S.T." in contrada Serre-Inforcata di questo
Comune>>.
Appare, pertanto, di chiara evidenza che il Sindaco ha disposto l'immediata
sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto de quo ritenendo la sussistenza
di un pericolo per la salute pubblica derivante dalla esposizione dei cittadini
di Pomarico ai campi elettromagnetici destinati ad essere prodotti -una volta
posta in esercizio- dalla stazione radioripetitrice della N.S.T.
Ciò premesso, nel caso di specie difetta proprio l'esistenza di una situazione
di pericolo concreto, attuale ed imminente per la salute pubblica, indefettibilmente
richiesta per il legittimo esercizio del potere di adozione di provvedimenti
contingibili ed urgenti (cfr., per tutte, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 12
novembre 2003, n. 7266).
Ed invero, l'A.R.P.A.B. di Basilicata, Dipartimento provinciale di Matera, con
nota prot. 185/SF del 22 luglio 1999, acquisita al protocollo del Comune di
Pomarico al n. 4900 del 24 luglio 1999 (v. doc. n. 7 della produzione delle
Società ricorrenti), ha, sulla scorta della documentazione tecnica prodotta
dal gestore dell'impianto, valutato che: <<
nelle zone accessibili
alla popolazione i limiti di esposizione attesi risultano inferiori ai limiti
di cui all'art. 3 del DM 381/98; - in corrispondenza degli edifici adibiti a
permanenza di persone non inferiore a quattro ore i livelli di esposizione attesi
risultano inferiori ai limiti di legge di cui all'art. 4, comma 2 dello stesso
decreto; - poiché in alcuni punti della zone di interesse i livelli di
campo elettromagnetici attesi (dato il fondo elettromagnetico preesistente)
risultano prossimi alla metà dei valori limite corrispondenti, si ritiene
necessario che il Gestore, non appena installato e messo in esercizio l'impianto
di cui trattasi, verifichi con opportuni rilievi strumentali, in conformità
ai criteri, ai metodi, alle definizioni e ai limiti previsti dal D.M. 10/09/98,
n. 381, i livelli dei campi E.M. nelle zone e nei punti di interesse (ai fini
dell'esposizione della popolazione) e comunichi i relativi dati a questo Settore,
che in ogni caso si riserva di effettuare, non appena possibile, le proprie
verifiche strumentali
>>:
Il parere favorevole dell'A.R.P.A.B. è stato espressamente richiamato
nelle premesse della concessione edilizia n. 112 del 20.12.1999 rilasciata alla
N.S.T. per la costruzione dell'impianto in questione.
Ora, non risulta che il Comune abbia effettuato, prima di adottare l'ordinanza
sindacale impugnata, alcun accertamento tecnico diretto a verificare la eventuale
pericolosità per la salute pubblica dell'impianto in costruzione.
L'unico dato certo, ed inequivoco, è costituito dalla richiamata valutazione
tecnica preventiva effettuata dall'A.R.P.A.B., che ha invece posto in evidenza
come i livelli di emissione attesi dai campi elettromagnetici destinati ad essere
prodotti dall'impianto de quo fossero inferiori ai limiti di cui al D.M. 381/98.
Il che esclude, allo stato delle acquisizioni della scienza in ordine agli effetti
dei campi elettromagnetici sulla salute pubblica, evidentemente recepite in
sede di definizione dei limiti di esposizione fissati dal menzionato D.M. 381/98,
che l'impianto in questione costituisca pericolo per la pubblica incolumità.
Ne segue che il Sindaco di Pomarico non avrebbe potuto legittimamente sospendere
la costruzione della stazione radioripetitrice in località Serre-Inforcata,
se non dopo aver disposto puntuali accertamenti tecnici dai quali risultasse
un superamento dei livelli di emissione normativamente prescritti.
Il che non è avvenuto, avendo invece l'autorità decidente sospeso
i lavori di costruzione dell'impianto sulla base delle preoccupazioni manifestate
da un nutrito gruppo di cittadini, le quali non hanno tuttavia ricevuto il conforto
di alcun accertamento tecnico, da parte dei competenti organi, che evidenziasse
la pericolosità per la salute pubblica della stazione radioripetitrice.
In conclusione, non essendo stata accertata l'esistenza di alcuna situazione
di pericolo concreto, attuale ed imminente per la salute pubblica derivante
dalla costruzione della stazione radioripetitrice della N.S.T., l'impugnata
ordinanza sindacale è da giudicarsi illegittima e va conseguentemente
annullata, con assorbimento delle rimanenti censure dedotte.
3. Vanno, a questo punto, esaminate le censure che investono la deliberazione
del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000, recante approvazione
del "Piano comunale di localizzazione e concentrazione degli impianti di
teleradiocomunicazioni, ai sensi dell'art. 5 L.R. 5.4.2000, N°30".
4. Devono, in via preliminare, essere disattese le eccezioni di irricevibilità
ed inammissibilità dell'impugnativa della citata deliberazione consiliare,
sollevate dal resistente Comune di Pomarico con memoria depositata l'8 maggio
2001.
4.1. Quanto alla eccezione di tardività, formulata sul rilievo che il
termine di sessanta giorni per l'impugnativa della deliberazione consiliare
n. 59/2000 decorrerebbe dalla data di pubblicazione delle medesima mediante
affissione all'albo pretorio comunale, vale qui richiamare, per contestarne
la fondatezza, la giurisprudenza di questo Tribunale (sent. n. 527 del 7 luglio
2002) secondo cui i soggetti gestori di impianti di teleradiocomunicazioni già
installati (o in corso di installazione) vanno considerati come soggetti direttamente
contemplati nel piano di localizzazione dei siti ove ubicare gli impianti medesimi,
essendo destinatari, per espressa previsione di legge (art. 5 L.R. n. 30/2000),
del programma di trasferimento di detti impianti nella nuova zona di localizzazione.
Peraltro, nella stessa deliberazione consiliare in esame, al punto 2 del dispositivo,
è stato stabilito che essa dovesse essere notificata ai titolari di impianti
già esistenti, e che solo dalla data di notificazione decorresse il termine
di sei mesi fissato per procedere al trasferimento degli impianti nei nuovi
siti.
Ne consegue che nella fattispecie il termine d'impugnazione decorre non dalla
pubblicazione ma dalla notificazione o dalla comunicazione dell'atto o comunque
da quando i soggetti direttamente interessati ne hanno avuto sicura e piena
conoscenza.
4.2. Con un'ulteriore eccezione, si sostiene l'inammissibilità del ricorso
in parte qua nell'assunto che non sarebbe stata impugnata la nota prot. n. 1167
dell'8.2.2001, ricevuta in data 12.2.2001, con la quale è stata trasmessa
alla N.S.T. la deliberazione consiliare n. 59/2000, di cui la predetta nota
costituirebbe l'unico atto applicativo.
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la suddetta nota ha un mero
valore di comunicazione della suddetta deliberazione consiliare, ed è
pertanto priva di ogni efficacia lesiva.
Vero è che la lesione della sfera giuridica delle Società ricorrenti
deriva, in via esclusiva, dalla predetta deliberazione consiliare, con la quale
sono stati individuati i siti ove localizzare gli impianti di teleradiocomunicazioni
ed è stato contestualmente disposto il trasferimento nelle nuove zone
degli impianti esistenti.
5. Nel merito, è fondata ed assorbente la censura con la quale le Società
ricorrenti denunciano che, nell'approvazione del piano di localizzazione, il
Comune di Pomarico non ha fatto applicazione delle norme che disciplinano il
procedimento di formazione dei piani urbanistici.
Vale, in proposito, ancora una volta richiamare la giurisprudenza di questo
Tribunale (sent. n. 527/02 cit.) secondo cui i piani di localizzazione degli
impianti di teleradiocomunicazioni previsti dall'art. 5 della L.R. n. 30/2000
hanno valenza urbanistica e devono, perciò, obbedire alle regole procedimentali
fissate per la formazione dei piani urbanistici.
Si tratta, infatti, come già avvertito dal Tribunale, di atti di pianificazione
territoriale, con i quali i comuni disciplinano l'uso del territorio in funzione
della localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni (cfr., in senso
conforme, anche Cons. Stato, Sez VI, ord. 6 febbraio 2001, n. 865; sent. nn.
3 giugno 2002 n. 3098 e 10 febbraio 2003, n. 673), orientando la scelta dei
siti tenendo anche conto di "
criteri improntati al principio della
tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica ed architettonica" (art. 5,
comma 1, L.R. n. 30/2000).
Ne segue che il Comune di Pomarico avrebbe dovuto osservare le regole procedimentali
dettate per la formazione degli atti di pianificazione territoriale, che, come
è noto, prevedono la sequenza: adozione - pubblicazione -osservazioni
-approvazione.
Nella specie, è incontroverso che ciò non è avvenuto, in
quanto il Comune di Pomarico si è limitato ad approvare, con l'impugnata
deliberazione consiliare n. 59 del 21.12.2000, il piano di localizzazione degli
impianti di teleradiocomunicazioni.
La rilevata ed incontestata inosservanza dell'iter previsto per la formazione
dei piani urbanistici vizia, in radice, la deliberazione consiliare n. 59/2000
che va, pertanto, anch'essa annullata, con assorbimento delle rimanenti censure.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto siccome fondato, con
conseguente annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Pomarico n. 7 del 10.2.2001
e della deliberazione del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000.
Spese ed onorari del giudizio possono tuttavia essere interamente compensati
tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA:
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto,
annulla l'ordinanza del Sindaco di Pomarico n. 7 del 10.2.2001 e la deliberazione
del Consiglio comunale di Pomarico n. 59 del 21.12.2000.
Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 8 luglio 2004, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente - Estensore
Giulia Ferrari Componente
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
SEGRETARIO - Francesco Mucci -
Depositata in Segreteria il 23 Novembre 2004